Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti amministrativi è stato introdotto, per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. La disciplina è stabilita da apposito regolamento per l’accesso, prima il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, successivamente abrogato e sostituito dal D.P.R.12 aprile 2006, n. 184.
L’accesso ai documenti amministrativi può essere di tre tipi:
- Accesso documentale: il diritto degli interessati, titolari di un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, di prendere visione e di estrarre copia di documenti;
- Accesso semplice: il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che l’Ente ha omesso di pubblicare nel proprio sito istituzionale: www.croceverdepadova.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” dove vengono inseriti documenti, informazioni e dati come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e, secondo le modalità indicate nell’allegato alle Linee guida ANAC di cui alla Delibera 1310/2016 dell’Autorità;
- Accesso generalizzato: il diritto di chiunque, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016, di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dall’Ente ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art.5-bis del D. Lgs. 33/2013 s.m.i.;
Il regolamento completo è consultabile al seguente link: Regolamento accesso atti.